(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Emilia-Romagna n. 211 del 26 luglio 2013) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Riordino delle forme di gestione in ambito distrettuale 
 
  1. Gli ambiti distrettuali, definiti secondo le modalita' dell'art.
9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il  riordino
del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7  dicembre
1993, n. 517) e dell'art. 5 della legge regionale 23  dicembre  2004,
n. 29 (Norme generali sull'organizzazione  ed  il  funzionamento  del
Servizio sanitario regionale), e per le finalita' di cui  alla  legge
regionale  12  marzo  2003  n.  2  (Norme  per  la  promozione  della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato  di
interventi  e  servizi  sociali),  costituiscono  le   circoscrizioni
territoriali nelle  quali  gli  enti  locali  e  gli  altri  soggetti
istituzionali esercitano, nelle forme e con  gli  strumenti  previsti
dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale,  le
funzioni  di  regolazione,  programmazione,   governo,   verifica   e
realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari. 
  2. Nel rispetto  della  normativa  vigente  e  dei  principi  della
razionalizzazione  amministrativa  e  del  contenimento  della  spesa
pubblica, al fine di  superare  il  frazionamento  nella  gestione  e
nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari  sulla  base  di
criteri  di  adeguatezza,  in   ogni   ambito   distrettuale,   viene
individuata, secondo le previsioni  della  presente  legge,  un'unica
forma pubblica di gestione dei servizi sociali e  socio-sanitari.  La
programmazione   territoriale,   sulla   base   delle    peculiarita'
territoriali e della complessita' dei servizi, puo' attribuire a tale
forma pubblica anche la gestione di servizi educativi. 
  3.  All'individuazione  dell'unica  forma  gestionale  si  perviene
mediante  accorpamento  degli  enti   gia'   costituiti   in   ambito
distrettuale e attraverso l'aggregazione di altre forme giuridiche  e
strumenti gia' competenti in materia di servizi alla  persona,  sulla
base di quanto previsto nell'ambito dei programmi di riorganizzazione
di cui all'art. 8. Gli enti interessati, nell'attuare il percorso  di
razionalizzazione  ed  unificazione  di  cui  al  presente  articolo,
garantiscono adeguatezza gestionale, efficienza ed economicita'  alle
forme pubbliche di gestione e  provvedono  alla  riorganizzazione  ed
alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine  di  pervenire
al contenimento dei costi amministrativi ed all'ottimizzazione  degli
strumenti di gestione. 
  4. La realizzazione della forma unica di  gestione  deve  prevedere
l'ingresso, laddove non gia' presenti, di tutti gli enti locali o  di
loro forme  associative  ricompresi  nell'ambito  distrettuale.  Alle
forme pubbliche di gestione e' garantita l'attribuzione di  un  ruolo
multisettoriale mediante l'assegnazione della unitarieta' dei servizi
sociali e socio-sanitari, nonche' delle ulteriori attivita' di cui al
comma 2. 
  5. Resta fermo  l'impianto  dell'offerta  e  degli  interventi  del
sistema locale dei servizi  sociali  secondo  quanto  disposto  dalla
legge regionale n. 2 del 2003 e dalla normativa di settore.